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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 86
1.
Alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2.
Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:
"l bis. può assegnare e concedere contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata.".
3.
Al comma 3 dell'articolo 3, dopo le parole
"lettere c), d), e), f), g), h), i), l)"
sono aggiunte le seguenti:
"e l bis)".
4.
Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 dopo le parole
"i Comuni"
sono aggiunte le seguenti:
"anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012";
5.
Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 le parole:
"concorrono con le Province alla predisposizione dei"
sono sostituite dalle seguenti:
"predispongono i";
6.
Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'articolo 7, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale coordinati con il programma delle proprie attività di cui al comma 1.".
7.
All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3, dopo le parole:
"programma poliennale"
sono inserite le seguenti:
", efficace fino all'approvazione del programma successivo,";
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie del piano bibliotecario e di quello museale condotte dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, approva annualmente l'assegnazione allo stesso delle risorse necessarie, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.";
c)
alla lettera a) del comma 5 dopo la parola:
"potenziamento"
sono inserite le seguenti:
"e gestione";
d)
alla lettera e) del comma 5 dopo le parole
"del patrimonio culturale"
sono aggiunte le seguenti:
"e delle raccolte delle biblioteche, dei musei e degli altri istituti culturali";
e) il comma 7 dell'articolo 7 è abrogato.
8.
All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole
"e le Province territorialmente competenti"
sono soppresse;
b)
al comma 4 le parole:
"il concorso delle rispettive Province e"
sono soppresse.
9.
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 le parole:
"con i centri di documentazione delle Province"
sono soppresse.
10.
All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole:
"e le Province"
sono soppresse;
b)
al comma 5 le parole:
"il concorso delle rispettive Province e"
sono soppresse.
11. Gli articoli 4 e 8 della legge regionale n. 18 del 2000 sono abrogati.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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