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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 87
1.
Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2.
Al comma 4 dell'articolo 2 le parole
"nei registri regionale e provinciali"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro regionale".
3.
L' articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Funzioni degli enti locali
1. I Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'articolo 6.
3. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) e all'articolo 4.
4 Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le organizzazioni sportive.
5. In particolare i Comuni:
a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);
b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.".
4.
Al comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2000 le parole
"della Conferenza Regione-Autonomie locali"
sono sostituite dalle seguenti:
"del Consiglio delle autonomie locali".
5.
All' articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole:
"nei registri regionale e provinciali"
sono sostituite dalle seguenti:
"nel registro regionale";
b)
al comma 2 le parole
"in considerazione delle priorità espresse dalle Province"
sono soppresse.
6.
Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituto dal seguente:
"1. La Regione, in concorso con i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni di livello regionale sportive e ricreative, iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.".

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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