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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 88
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l' articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);
b) l' articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali);
c) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19);
d) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale);
e) i commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 4 della legge regionale 21 novembre 2013, n. 22 (Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla dalla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 60, comma 3.
3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):
a) articolo 118;
b) articoli 185 e 186.
4. Le disposizioni contenute negli articoli di cui al comma 3, lettera b), continuano ad applicarsi fino alla dalla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 64, comma 5.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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