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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 9
Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996
1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni quale opportunità strategica e nell'intento di rendere concretamente sostenibili i percorsi di fusione nell'intero territorio regionale, sono introdotte norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria, volte a stimolare fusioni demograficamente significative e coinvolgenti il maggior numero di Comuni.
2.
Ai commi 1 e 2 dell' articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996 le parole
"e alle Province"
sono soppresse. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, sia pendente richiesta di parere alla Provincia ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996, il procedimento legislativo procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3.
Dopo l' articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 è inserito il seguente:
"Art. 18 bis
Incentivazione delle fusioni di Comuni
1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.
2. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a dieci anni.
3. Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari per spese di investimento, prevedendone la durata.
4. Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.
5. L' articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato.".
4. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo della legge regionale n. 21 del 2012 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell' articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni.
5. La disciplina di cui al comma 3 si applica dal 1° gennaio 2016.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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