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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 30 luglio 2015

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono i seguenti obiettivi:
a) promuovere e sostenere l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2;
b) realizzare una programmazione e attuazione integrata degli interventi relativi alla lettera a) del presente comma, definendone i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici e assicurando e favorendo la più ampia integrazione tra enti e servizi pubblici, al fine di offrire alle persone individuate dall'articolo 2 prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni emergenti.
2. Al fine di perseguire tali obiettivi, la Regione Emilia-Romagna promuove azioni volte a:
a) individuare e fornire idonee prestazioni di sostegno, occupazionali, sociali e sanitarie, a fronte delle nuove emergenze palesatesi in tali ambiti;
b) ottimizzare l'impiego delle risorse, strumentali e di personale, al fine di incrementare e migliorare le prestazioni offerte;
c) realizzare sinergie con soggetti privati, ove ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dedicando particolare attenzione al settore del "privato sociale".
Art. 2
Persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità
1. Ai fini della presente legge la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o sanitaria.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua e disciplina gli strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone. La valutazione, con riferimento alla funzionalità della persona, è orientata ad individuare i sostegni necessari a ricostruire condizioni atte a superare o quantomeno ridurre in modo significativo le fragilità e vulnerabilità rilevate.
3. Restano fermi i diritti nonché le prestazioni assicurate dalle disposizioni vigenti, con particolare riferimento:
a) alla legge 12 marzo 1999, n. 68 Sito esterno (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b) alla legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno (Disciplina delle cooperative sociali), a proposito delle persone svantaggiate;
c) al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, a proposito dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili;
d) ad ulteriori normative regionali, nazionali ed europee.

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