Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 30/07/2015 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 10/12/2019
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14
DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO III
STRUMENTI D'INSERIMENTO AL LAVORO
Capo I
Orientamento e formazione delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
Art. 18
Orientamento, supporto individuale e formazione professionale
1. La Regione individua azioni, strumenti, modalità e interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2.
2. Tali azioni, strumenti, modalità e interventi sono definiti e finanziati dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3, ove sono definiti i criteri d'individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni le azioni e gli interventi specifici di orientamento, supporto individuale e formazione professionale sono definiti nel Piano integrato e nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
Art. 19
Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è aggiunta la seguente:
"c bis) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, disciplinati dall'articolo 26 octies.".
2.
Dopo l'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 26 octies
Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
1. I tirocini previsti all'articolo 25, comma 1, lettera d), sono tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti.
2. La durata massima dei tirocini di cui al comma 1 è di ventiquattro mesi.
3. A seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, i tirocini di cui al comma 1 possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2.
4. Alla convenzione che regola i tirocini di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio.
5. I tirocini di cui al comma 1 sono esclusi dai limiti indicati dall'articolo 26 bis, comma 4.
6. Per i tirocini di cui al comma 1 l'indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.
7. I tirocini di cui al comma 1 non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999 .
8. Per tutto quanto non previsto valgono le previsioni contenute nelle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui all'accordo tra il Governo e le regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sottoscritto il 22 gennaio 2015.".
Art. 20
Tirocini delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità
1. Possono essere promossi a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità tirocini appartenenti all'insieme delle tipologie previste dall'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005, secondo la valutazione espressa dai componenti dell'equipe multiprofessionale di cui all'articolo 10.
2. L'equipe multiprofessionale è in tali casi altresì responsabile della valutazione e decisione sulle deroghe previste dalla normativa, a proposito, in particolare, dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 17 del 2005.
3. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, può individuare deroghe in materia di disciplina e importo dell'indennità per i tirocini disciplinati ai sensi dell'articolo 26 octies della legge regionale n. 17 del 2015.
4. La Regione sostiene progetti innovativi di tirocinio, a beneficio delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, anche tenendo conto delle buone prassi consolidate nei territori. Rientrano in questo ambito anche le esperienze di gruppo in ambiente di lavoro e le iniziative che coinvolgono più soggetti e luoghi di lavoro nella realizzazione del medesimo progetto. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua tali progetti nelle linee di programmazione regionale.
Capo II
Rapporti di lavoro
Art. 21
Forme giuridiche di lavoro
1. L'inserimento al lavoro viene perseguito e realizzato attraverso il rafforzamento personale e il consolidamento professionale delle persone, tale da condurre come obiettivo finale alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché all'efficace riproposizione presso altri datori di lavoro.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, sono impiegate le forme di flessibilità, oraria od organizzativa e funzionale, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, secondo le previsioni del programma personalizzato d'interventi, sentite in sede aziendale le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria.
3. La Regione promuove la stipulazione di contratti collettivi che disciplinano tali forme di flessibilità, oraria od organizzativa e funzionale.
Art. 22
Misure di sostegno all'inserimento al lavoro
1. Gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, possono essere raggiunti anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, che stipulino con le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità i contratti di lavoro di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).
2. La Regione può stipulare con le agenzie di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 accreditate una convenzione, volta a coinvolgere queste ultime nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Nel rispetto delle previsioni del programma personalizzato d'interventi possono anche essere stabilite modalità parziali o esclusive di telelavoro.
4. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua gli elementi e i contenuti della convenzione di cui al comma 2, anche con riferimento alle condizioni di lavoro, nonché i requisiti e le caratteristiche fondamentali che le modalità di telelavoro debbono avere, all'interno delle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3.
Capo III
Imprese, datori di lavoro, cooperative sociali
Art. 23
Coinvolgimento delle imprese e dei datori di lavoro e promozione della responsabilità sociale
1. La Regione individua come fondamentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la creazione e il mantenimento di una relazione costante con le imprese e i datori di lavoro.
2. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese e dei datori di lavoro, secondo le previsioni degli articoli 45 e 46 della legge regionale n. 17 del 2005 nonché dell'articolo 17 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna), coinvolgendo le imprese e i datori di lavoro nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.
Art. 24
Promozione delle opportunità di lavoro
1. La Regione prevede incentivi, nel rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione europea, a beneficio dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro con le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, tenuto conto della disciplina complessiva nazionale e regionale in materia, ove queste persone non possano fruire di altro adeguato sostegno di tipo economico alla loro occupazione.
2. Al fine di consentire l'inserimento delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, vengono corrisposti contributi ai soggetti di cui al comma 1 in riferimento a:
a) acquisti e adeguamenti strumentali atti a consentire l'inserimento di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità;
b) formazione e impiego di personale di esclusivo ausilio alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
3. La disciplina e le condizioni di accesso agli incentivi e ai contributi sono previste dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari di cui all'articolo 3, ove sono definiti i criteri d'individuazione delle risorse a favore delle circoscrizioni territoriali distrettuali.
4. Resta fermo che le misure di finanziamento degli incentivi e contributi destinati a specifiche categorie di persone, rientranti nell'ambito individuato dall'articolo 2, comma 3, non sono utilizzabili allo scopo di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Nei limiti di tali previsioni l'erogazione degli incentivi e dei contributi è definita nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuali di cui all'articolo 4, comma 5.
6. Gli incentivi sono riconosciuti in coerenza con le previsioni del programma personalizzato d'interventi.
Art. 25
Cooperative sociali
1. La Giunta regionale individua, nelle linee di programmazione dei servizi pubblici integrati del lavoro di cui all'articolo 3, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le forme e gli strumenti di raccordo con le cooperative sociali ed i loro consorzi, in coerenza con la legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "), al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge.
2. Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 il Piano integrato e i programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5:
a) stabiliscono una permanente interazione con le cooperative sociali del territorio;
b) individuano le condizioni d'inserimento delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità presso le cooperative sociali, in particolare di tipo B;
c) verificano le possibilità di attribuzione e affidamento di servizi, da parte di soggetti istituzionali coinvolti nella elaborazione di entrambi, anche a beneficio delle cooperative sociali di tipo B.
Capo IV
Attività autonoma ed imprenditoriale
Art. 26
Percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'inserimento al lavoro nonché del sostegno all'inclusione sociale e all'autonomia, attraverso il lavoro, di cui all'articolo 1, secondo le previsioni del programma personalizzato d'interventi, sono individuati e realizzati percorsi volti a permettere alle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità di operare come lavoratori autonomi e imprenditori, anche sviluppando nuovi rami di attività all'interno di imprese già esistenti, nonché di costituire associazioni e società, anche cooperative.
Art. 27
Supporto alle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale
1. I percorsi di lavoro autonomo e imprenditoriale di cui all'articolo 26 sono sostenuti attraverso idonee e specifiche misure individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici integrati per il lavoro di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, definisce i requisiti minimi d'implementazione, sviluppo e gestione degli incubatori d'impresa. Attraverso tali requisiti sono esplicitate le caratteristiche logistiche e organizzative nonché professionali, necessarie per garantire un adeguato accompagnamento e supporto delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità.
3. Gli incubatori assicurano l'accessibilità e la stabilità del servizio, la sua diffusione nel territorio regionale, la competenza professionale degli operatori, l'attivazione e la gestione di una rete territoriale di attori che accompagnino la nascita e lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale.
4. Le misure in oggetto prevedono la predisposizione di servizi strumentali all'avvio e allo sviluppo delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale, tra cui l'accesso al credito di cui all'articolo 29, che saranno erogati da incubatori in grado di affiancare le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.
Art. 28
Sostegno finanziario delle attività di lavoro autonomo e imprenditoriale
1. La Regione prevede misure di sostegno finanziario a beneficio delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità coinvolti nelle iniziative indicate nell'articolo 26, nonché forme di sostegno per le spese sostenute, anche in connessione agli acquisti strumentali realizzati.
2. La disciplina e le condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziario e ai contributi sono precisate dalla Giunta regionale nelle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari di cui all'articolo 3, sentita la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, ove sono pure individuate le risorse necessarie per il finanziamento nonché i criteri sulla cui base queste sono distribuite alle circoscrizioni territoriali distrettuali.
3. Nei limiti di tali previsioni l'erogazione delle misure di sostegno finanziario e dei contributi è definita nel Piano integrato nonché nei programmi di attuazione annuale di cui all'articolo 4, comma 5.
Art. 29
Accesso agevolato al credito
1. La Regione sostiene le attività di lavoro autonomo e imprenditoriale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità anche favorendone l'accesso al credito.
2. La Giunta regionale, consultata la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, individua i criteri e le condizioni, anche di durata temporale, delle forme agevolate di accesso al credito, anche nella forma del microcredito, e su questa base sottoscrive convenzioni con gli istituti di credito.