LEGGE REGIONALE 05 ottobre 2015, n. 16
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 253 del 5 ottobre 2015
Art. 3
Prevenzione, raccolta differenziata, riuso
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione attiva un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 , nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'articolo 1, comma 6.
2. Gli strumenti incentivanti previsti da altre leggi regionali prevedono premialità per le imprese che innovino ciclo produttivo e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti.
3. Il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).
4. L'agevolazione di cui al comma 3 è rapportata al valore delle iniziative di prevenzione della produzione di rifiuti sulla base dei criteri stabiliti da parte di Atersir.
5. La Regione, nell'ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28 (Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione), promuove l'acquisto e l'utilizzo di materiali riutilizzabili nei servizi di refezione pubblica.
6. Entro il 31 dicembre 2020, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , la Giunta, con propri atti, provvede ad uniformare il calcolo delle rese di raccolta differenziata alla metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA).
7. Al fine di massimizzare il recupero di materia e la preparazione al riuso, i rifiuti ingombranti sono sottoposti a selezione o cernita.
8. In attuazione del principio dell'economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il principio di prossimità privilegiando il recupero di materia a quello di energia. A tal fine è svolta una procedura competitiva ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per l'individuazione dell'impianto ove conferire le frazioni. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
9. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, la Regione promuove il compostaggio domestico e di comunità.
10. I comuni incentivano il compostaggio domestico e di comunità a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse.
11. La Regione promuove i centri comunali per il riuso, quali strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende più servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro reimpiego. A tal fine la Regione emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida applicative.
12. I comuni disciplinano il funzionamento dei centri di cui al comma 11 e le relative modalità di accesso, le modalità di cessione, gratuita od onerosa, senza finalità di lucro, dei beni, le modalità di copertura dei costi di gestione nonché la destinazione di eventuali introiti.
13. Al fine di valutare la sostenibilità ambientale dei processi, la pianificazione di settore può applicare l'analisi del ciclo di vita (LCA), comprensiva del calcolo dell'energia incorporata nei materiali di recupero, dell'energia risparmiata con il loro utilizzo rispetto alla sostanza vergine, del sequestro del carbonio nei materiali compostati nonché degli effetti locali e globali della crisi determinata dalla scarsità delle risorse, per verificare la necessità di trattamento degli scarti della selezione delle frazioni differenziate, dei rifiuti derivanti dallo spazzamento e del rifiuto residuale per estrarre ulteriori materiali al fine del riciclaggio e del recupero di materia.
14. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti.