LEGGE REGIONALE 05 ottobre 2015, n. 16
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 253 del 5 ottobre 2015
Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati all'articolo 1. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2017 e successivamente con cadenza triennale, anche avvalendosi del contributo dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed Atersir, presenta alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente una relazione che fornisca informazioni:
a) circa gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 6, sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulla gestione dei rifiuti elaborato annualmente dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;
b) sul funzionamento del Fondo, i destinatari dei relativi contributi alla luce della verifica biennale prevista dall'articolo 4;
c) sulle percentuali e sui quantitativi di rifiuti smaltiti.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.