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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 05 ottobre 2015, n. 16

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 16

Art. 4

(sostituito comma 4 da art. 32 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)

Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio
1. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.
2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso Atersir il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo, alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, a decorrere dall'anno 2016, dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.
3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale, è applicata per ogni singolo comune ai quantitativi di rifiuti non inviati a riciclaggio nell'anno precedente sulla base delle risultanze della banca dati dell'Osservatorio rifiuti sovraregionale (ORSo) della sezione regionale del catasto rifiuti presso Arpa Emilia-Romagna, ed è individuata secondo criteri stabiliti da Atersir. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con propri atti amministrativi.
4. Il Fondo è destinato:
a) a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei Comuni che nell'anno precedente l'applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante equivalente, come definito dal comma 8, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l'incentivo ai Comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;
b) a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale;
c) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso ed a progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.
Detratta la quota destinata alla lettera c) del comma 4, il Fondo restante è ripartito a metà tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4 fino al 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020 il Fondo, al netto della quota di cui alla lettera c), è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo.
5. Agli incentivi di cui al comma 4 possono accedere i comuni previa valutazione da parte di Atersir dell'integrale copertura dei costi del servizio.
6. Con regolamento approvato da Atersir, sentita la Commissione assembleare competente in materia di ambiente, sono definiti i criteri per l'attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di quanto previsto al comma 4, sentita la Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive, istituita da Atersir secondo i criteri da essa definiti. La Commissione è composta da cinque membri, di cui due indicati dalle associazioni ambientaliste di rilievo regionale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed i restanti membri sono indicati rispettivamente: uno dalle associazioni regionali di rappresentanza imprenditoriale, uno dalle associazioni di tutela del consumo e uno dalle organizzazioni sindacali. Alla Commissione possono partecipare le associazioni di categoria che rappresentino esclusivamente gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti. La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.
7. La Commissione tecnica di cui al comma 6 è obbligatoriamente sentita in relazione alle azioni cui destinare l'utilizzo del Fondo sulla base dei risultati qualitativi e quantitativi dei sistemi di gestione posti in essere.
8. Atersir, sentita la Commissione di cui al comma 6, individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi per determinati comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Atersir provvede all'individuazione del meccanismo di cui al comma 8. In sede di prima applicazione, qualora i coefficienti correttivi non siano stati individuati nei termini previsti, il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva sulla base degli abitanti residenti, degli studenti universitari e delle presenze turistiche, salvo successivo conguaglio sulla base degli abitanti equivalenti.
10. Il meccanismo di incentivazione e quello di calcolo degli abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica annuale fino al 2020, biennale a partire da detta data, da parte di Atersir. I risultati di tale verifica devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di rifiuti e alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente.

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