LEGGE REGIONALE 05 ottobre 2015, n. 16
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 3
(modificato comma 8 e aggiunto comma 8 bis da art. 31 L.R. 18 luglio 2017, n. 16)
Prevenzione, raccolta differenziata, riuso
1.
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione attiva un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'
articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 , nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'articolo 1, comma 6.
2.
Gli strumenti incentivanti previsti da altre leggi regionali prevedono premialità per le imprese che innovino ciclo produttivo e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti.
3.
Il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti, con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla
legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).
4.
L'agevolazione di cui al comma 3 è rapportata al valore delle iniziative di prevenzione della produzione di rifiuti sulla base dei criteri stabiliti da parte di Atersir.
5.
La Regione, nell'ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi ai sensi della
legge regionale 29 dicembre 2009, n. 28 (Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione), promuove l'acquisto e l'utilizzo di materiali riutilizzabili nei servizi di refezione pubblica.
6.
Entro il 31 dicembre 2020, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'
articolo 205, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 , la Giunta, con propri atti, provvede ad uniformare il calcolo delle rese di raccolta differenziata alla metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA).
7.
Al fine di massimizzare il recupero di materia e la preparazione al riuso, i rifiuti ingombranti sono sottoposti a selezione o cernita.
8.
In attuazione del principio dell'economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il principio di prossimità privilegiando il recupero di materia a quello di energia.
L'attività di avvio al recupero, prevista dall'
articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 tra le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, che comprende tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo, è svolta dal concessionario del servizio. Il concessionario può svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio al recupero per una quota non inferiore al 30 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla
parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della frazione organica, raccolte separatamente, è gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti di Atersir ai sensi della normativa vigente. Il bando per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve prevedere la percentuale massima di attività complessivamente oggetto di subaffidamento del servizio, tenendo conto anche dell'attività di cui al presente comma. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.
8 bis.
Il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal bando di gara, svolge anche l'attività di recupero della frazione organica negli impianti propri o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio o di imprese ad esso collegate o controllate, fermo restando l'obbligo di subaffidamento di una quota non inferiore al 30 per cento dei rifiuti destinati al recupero entro la quota complessiva stabilita dal bando, in conformità a quanto previsto al comma 8. Qualora nel mercato non siano presenti imprese idonee per lo svolgimento di tale attività, Atersir provvede a pianificare la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica.
9.
Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, la Regione promuove il compostaggio domestico e di comunità.
10.
I comuni incentivano il compostaggio domestico e di comunità a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse.
11.
La Regione promuove i centri comunali per il riuso, quali strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende più servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro reimpiego. A tal fine la Regione emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida applicative.
12.
I comuni disciplinano il funzionamento dei centri di cui al comma 11 e le relative modalità di accesso, le modalità di cessione, gratuita od onerosa, senza finalità di lucro, dei beni, le modalità di copertura dei costi di gestione nonché la destinazione di eventuali introiti.
13.
Al fine di valutare la sostenibilità ambientale dei processi, la pianificazione di settore può applicare l'analisi del ciclo di vita (LCA), comprensiva del calcolo dell'energia incorporata nei materiali di recupero, dell'energia risparmiata con il loro utilizzo rispetto alla sostanza vergine, del sequestro del carbonio nei materiali compostati nonché degli effetti locali e globali della crisi determinata dalla scarsità delle risorse, per verificare la necessità di trattamento degli scarti della selezione delle frazioni differenziate, dei rifiuti derivanti dallo spazzamento e del rifiuto residuale per estrarre ulteriori materiali al fine del riciclaggio e del recupero di materia.
14.
Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti.
"Art. 3
Dichiarazione annuale
1.
La dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.
2.
Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.
3.
La dichiarazione annuale deve essere presentata, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, contestualmente alla struttura regionale competente in materia di tributi e alla provincia in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione medesima.".