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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 ottobre 2015, n. 16

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)

Art. 6 bis
Programma di ripristino dei suoli degradati
1. In attuazione della Strategia dell’Unione europea per il suolo 2030 “Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima”, che prevede la necessità di ripristino dei suoli degradati, la Regione istituisce un Programma regionale per la concessione di contributi a favore dei Comuni.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a partire dall’anno 2026 nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028. La Giunta regionale definisce, con propri atti, criteri e condizioni per l’assegnazione delle risorse agli enti beneficiari.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 2 Spese investimento “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del presente comma.