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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 ottobre 2015, n. 16

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)

Art. 4

(prima sostituito comma 4 da art. 32 L.R. 18 luglio 2017, n. 16, in seguito aggiunta lett. c bis) comme 4 e modificato periodo comma 4 da art. 11 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29, infine aggiunti commi 2 bis e 4 bis e sostituiti commi 3 e 4 da   art. 5 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio
1. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.
2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso Atersir il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo, alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, a decorrere dall'anno 2016, dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale di cui all' articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.
2 bis. A decorrere dall’anno 2023, ai fini dell’attuazione del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) sono definiti “virtuosi” i comuni che, sulla base degli ultimi dati di produzione ufficiali, hanno raggiunto l’obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l’ultima annualità dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati (PRRB) vigente per l’area omogenea di appartenenza o abbiano sistemi di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti o che li pongano in essere entro l’anno 2023;
b) sono definiti “supervirtuosi” i comuni che hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati pari o inferiori a 110 chilogrammi/ab/anno e hanno raggiunto l’obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l’ultima annualità dal PRRB vigente per l’area omogenea di appartenenza. I quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati sono stimati sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili. Il raggiungimento dell'obiettivo di riciclo viene valutato a scala comunale considerando gli scarti delle lavorazioni delle raccolte differenziate e i quantitativi delle raccolte differenziate avviati direttamente a recupero energetico o in discarica a cui si aggiunge il quantitativo degli scarti degli impianti di produzione finali a scala regionale riparametrati a livello comunale.
3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale e comunque non inferiore a 5 milioni per annualità, è applicata per ogni singolo Comune, ai quantitativi di rifiuti non riciclati determinati da ARPAE secondo quanto previsto al comma 2 bis. Sono esclusi dal computo dei rifiuti non riciclati i rifiuti urbani che siano stati prodotti ad esito di eventi calamitosi, comprovati da dichiarazioni di emergenza di Protezione Civile. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con propri atti amministrativi.
4.
Il Fondo è destinato:
a) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso e ai progetti comunali di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti con particolare riferimento a quelli plastici (prodotti monouso e packaging), organici e tessili;
b) al miglioramento gestionale del servizio nei comuni classificati nell’area omogenea di gestione “Montagna” al fine del raggiungimento dell’obiettivo di raccolta differenziata ai sensi della pianificazione di settore vigente;
c) a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni supervirtuosi e dei comuni virtuosi.
Il Fondo è ripartito tra le finalità di cui alle lettere a), b) e c) rispettivamente per un quarto, un quarto e metà. La quota di cui alla lettera c) è ripartita destinando il 20 per cento a favore dei comuni supervirtuosi e l’80 per cento a favore dei comuni virtuosi, percentuali che nel corso del tempo dovranno tenere conto dei risultati ottenuti e, a seguito di questi, potranno essere rimodulate.
4 bis. Gli incentivi di cui alla lett. a) del comma 4 sono assegnati con priorità ai comuni che non accedono alle altre linee di incentivazione di cui al medesimo comma.
5. Agli incentivi di cui al comma 4 possono accedere i comuni previa valutazione da parte di Atersir dell'integrale copertura dei costi del servizio.
6. Con regolamento approvato da Atersir, sentita la Commissione assembleare competente in materia di ambiente, sono definiti i criteri per l'attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di quanto previsto al comma 4, sentita la Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive, istituita da Atersir secondo i criteri da essa definiti. La Commissione è composta da cinque membri, di cui due indicati dalle associazioni ambientaliste di rilievo regionale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed i restanti membri sono indicati rispettivamente: uno dalle associazioni regionali di rappresentanza imprenditoriale, uno dalle associazioni di tutela del consumo e uno dalle organizzazioni sindacali. Alla Commissione possono partecipare le associazioni di categoria che rappresentino esclusivamente gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti. La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.
7. La Commissione tecnica di cui al comma 6 è obbligatoriamente sentita in relazione alle azioni cui destinare l'utilizzo del Fondo sulla base dei risultati qualitativi e quantitativi dei sistemi di gestione posti in essere.
8. Atersir, sentita la Commissione di cui al comma 6, individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi per determinati comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Atersir provvede all'individuazione del meccanismo di cui al comma 8. In sede di prima applicazione, qualora i coefficienti correttivi non siano stati individuati nei termini previsti, il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva sulla base degli abitanti residenti, degli studenti universitari e delle presenze turistiche, salvo successivo conguaglio sulla base degli abitanti equivalenti.
10. Il meccanismo di incentivazione e quello di calcolo degli abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica annuale fino al 2020, biennale a partire da detta data, da parte di Atersir. I risultati di tale verifica devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di rifiuti e alla Commissione assembleare competente in materia di ambiente.

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