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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2015, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO ED AL PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 21 ottobre 2015

Art. 2
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse comunitarie
1. Al fine di consentire la massima utilizzazione delle risorse comunitarie disponibili per l'attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 entro la data limite di ammissibilità delle spese fissata dalla normativa comunitaria al 31 dicembre 2015, la Regione è autorizzata a far fronte con risorse proprie, per un importo massimo di cinque milioni di euro, all'incremento della spesa pubblica a carico dello Stato membro derivante dalla riallocazione delle dotazioni sui diversi assi di intervento in sede di ultima modifica alla tabella finanziaria del programma medesimo.
2. La copertura del maggior onere di cui al comma 1 è assicurata attraverso l'impiego di risorse non utilizzate a valere sull'intervento di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) e già trasferite all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel programma di sviluppo rurale 2007-2013.

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