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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2015, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO ED AL PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 21 ottobre 2015

Art. 3
Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2015
1. Limitatamente all'anno 2015, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo circondario imolese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia o alla Città metropolitana di Bologna e alla Regione. Le norme di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.
2. Limitatamente all'anno 2015, allo scopo di consentire il tempestivo espletamento dell'iter di programmazione delle risorse stanziate sul fondo regionale per la montagna, il termine di trenta giorni, indicato nell'articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge regionale n. 2 del 2004, è ridotto a sette giorni e conseguentemente, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma al secondo periodo, qualora non siano pervenute segnalazioni da parte degli enti competenti, il programma annuale operativo (PAO) relativo all'anno 2015 acquisisce esecutività l'ottavo giorno dalla trasmissione.
3. Nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all'opportuna ridefinizione delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 2 del 2004.

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