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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2015, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO ED AL PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 21 ottobre 2015

Art. 5
1.
Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), le parole
"va data contestuale comunicazione"
, sono sostituite dalle seguenti:
"va data comunicazione entro quindici giorni".
2.
Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 3, della presente legge.".

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