LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2015, n. 17
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO ED AL PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017
BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 21 ottobre 2015
Art. 9
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2013
1.
Dopo il comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) è aggiunto il seguente comma:
"10 bis. Al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il rimborso del tragitto casa-lavoro è corrisposto sulla base di parametri oggettivi relativi all'effettività e alle distanze dei tragitti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto. Per le spese riferite all'utilizzo di mezzi pubblici l'importo corrisposto è pari alla spesa per essi effettivamente sostenuta e documentata, mentre per quelle riferite all'uso del mezzo proprio l'importo del rimborso sarà calcolato sul costo chilometrico per la propria vettura con riferimento alle tariffe A.C.I. e con limite superiore a quello per un'auto di media cilindrata (2500cc), sulla distanza effettiva fra la residenza e la sede regionale, oltre all'eventuale costo del pedaggio autostradale. Il rimborso può avere ad oggetto esclusivamente tragitti interni al territorio regionale, previa dichiarazione mensile del richiedente.".
2. La disposizione di cui al comma 10 bis dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014).