Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2015, n. 17

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO ED AL PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 21 ottobre 2015

Art. 4
1.
Dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è aggiunta la seguente:
"n bis) la predisposizione ed elaborazione da parte degli enti locali, compresa la Città metropolitana di Bologna, dei piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS).".
2.
Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunta la seguente:
"i bis) contributi per la predisposizione ed elaborazione dei PUMS da parte degli enti locali e della Città metropolitana di Bologna.".
3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:
"4 bis. Il limite del 70 per cento previsto al comma 1 può essere derogato per gli interventi, finanziati dallo Stato, relativi alla mobilità di interesse regionale, qualora gli stessi incidano su ambiti sovra provinciali o sovra comunali.".
4.
Dopo il comma 4 quater dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:
"4 quinquies Al fine di garantire la continuità del servizio e di migliorarne la qualità, la società di cui all'articolo 18 può altresì:
a) concedere ulteriori proroghe alla durata del contratto in corso di esecuzione, nei limiti entro cui siano strettamente necessarie per consentire al nuovo affidatario di porre in essere le attività richieste per rendere operativo il servizio stesso in conformità alle condizioni e nei tempi previsti in esito alla procedura di affidamento;
b) definire con il gestore attuale e con il nuovo affidatario, nelle more del subentro nella gestione del servizio, le modalità e i tempi per anticipare la messa in esercizio di parte del materiale rotabile nuovo.".

Espandi Indice