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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2015, n. 18

ASSESTAMENTO E PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 21 ottobre 2015

Art. 8
1. La tabella A, di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)), è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
2.
L'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, per gli esercizi 2015 e 2016, le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui capitoli di seguito indicati, afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale:
a) capitolo U39186:
- esercizio 2015 Euro 140.000,00,
- esercizio 2016 Euro 272.750,00;
b) capitolo U39187:
- esercizio 2015 Euro 5.000,00,
- esercizio 2016 Euro 20.500,00;
c) capitolo U39191:
- esercizio 2015 Euro 17.000,00
- esercizio 2016 Euro 31.800,00.".
3.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2015 l'importo di
"euro 5.697.534,17"
è sostituito dal seguente:
"euro 8.197.534,17".
4.
L'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio finanziario 2015, in euro 46.993.830,00, così articolati:
a) acquisto di beni e servizi, a valere sui capitoli U51614-U51581-U51583-U51585-U51587-U51592-U51596-U51598, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000, per euro 19.498.723,30;
b) trasferimenti correnti, a valere sui capitoli U51616 e U51600 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000, per euro 25.195.106,70;
c) acquisto di beni, a valere sul capitolo U52302 afferente alla U.P.B. 1.5.1.3.19030, per euro 2.300.000,00.".
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3 del 2015 è elevata, per il solo esercizio 2015, ad euro 30.000.000,00 al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri derivanti dal pagamento, da parte delle Aziende sanitarie regionali, degli indennizzi per emotrasfusi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 Sito esterno (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nonché agli oneri a carico dei bilanci 2015 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza.
6.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 3 del 2015 l'importo di
"euro 3.000.000,00"
è sostituito dal seguente:
"euro 4.000.000,00".
7.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 2015 dopo le parole
"obiettivi"
sono soppressi i numeri
"9 e 10,".

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