LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 3
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 (LEGGE FINANZIARIA 2015)(2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Lavori preparatori:
INDICE
Art. 1 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Art. 2 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
Art. 3 - Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015)
Art. 4 - Costituzione Fondo di garanzia finalizzato ad accompagnare la restituzione dei finanziamenti per far fronte alla liquidità aziendale delle imprese colpite dal sisma del 2012 e dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014
Art. 5 - Qualificazione e manutenzione dell'area invernale Corno alle Scale
Art. 6 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 7 - Interventi per il consolidamento dei versanti
Art. 8 - Sistema di trasporto integrato
Art. 9 - Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 10 - Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
Art. 11Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive correnti
Art. 12 - Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese
Art. 13 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Art. 14 - Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994
Art. 15 - Edilizia universitaria
Art. 16 - Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione
Art. 17 - Copertura finanziaria
Art. 18 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) è autorizzato per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti, a valere sui capitoli di cui alla tabella A, sono revocate.
Art. 2
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2015, un contributo di euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul capitolo U02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - contributi ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 3
Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015)
1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive del proprio territorio, partecipa all'Esposizione universale che si terrà nella città di Milano dall'1 maggio al 31 ottobre 2015 (Expo 2015), con il tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita". Essa favorisce altresì la partecipazione coordinata e unitaria delle diverse realtà geografiche, settoriali e di sistema presenti nel territorio secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla partecipazione al Padiglione Italia - Expo 2015.
3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalla partecipazione di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 1.700.000,00 per l'esercizio 2015 e di euro 500.000,00 per l'esercizio 2016 a valere sul capitolo U23712, nell'ambito dell'UPB 1.3.2.2.7310 - partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015).
4. La Regione si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale in stretto coordinamento con quelle di Expo 2015, anche con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
Art. 4
Costituzione Fondo di garanzia finalizzato ad accompagnare la restituzione dei finanziamenti per far fronte alla liquidità aziendale delle imprese colpite dal sisma del 2012 e dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014
1. Al fine di favorire la progressiva restituzione dei finanziamenti per la liquidità aziendale contratti dalle imprese colpite dal sisma del 2012 ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , e del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 , nonché delle successive proroghe disposte a norma di legge e delle integrazioni dei soggetti ammissibili previsti dall'articolo 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)) la Regione è autorizzata a costituire un Fondo di garanzia straordinario destinato a garantire finanziamenti alle imprese colpite dal sisma per fronteggiare la restituzione dei mutui concessi dalle banche sulla provvista di Cassa depositi e prestiti. Tale fondo potrà essere utilizzato altresì a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, con sede nei territori individuati dalla determinazione del direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile 12 febbraio 2015, n. 73.
2. La Regione affida la gestione delle risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, a favore di imprese colpite dal sisma e dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2015, un'autorizzazione di spesa a valere sul capitolo U23138, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2015 e a euro 3.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2016.
Art. 5
Qualificazione e manutenzione dell'area invernale Corno alle Scale
1. Al fine della qualificazione, acquisizione di beni e attrezzature per conto della Regione e della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse, ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di euro 250.000,00, a valere sul capitolo U25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.
Art. 6
(sostituito articolo da art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, per gli esercizi 2015 e 2016, le seguenti autorizzazioni di spesa, a valere sui capitoli di seguito indicati, afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale:
a) capitolo U39186:
- esercizio 2015 | Euro 140.000,00, |
- esercizio 2016 | Euro 272.750,00; |
b) capitolo U39187:
- esercizio 2015 | Euro 5.000,00, |
- esercizio 2016 | Euro 20.500,00; |
c) capitolo U39191:
- esercizio 2015 | Euro 17.000,00 |
- esercizio 2016 | Euro 31.800,00. |
Art. 7
Interventi per il consolidamento dei versanti
1. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2015, l'autorizzazione di spesa di euro 4.034.726,47, a valere sul capitolo U39050 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 8
Sistema di trasporto integrato
1. Al fine di perseguire gli obiettivi fissati dal Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) 1998-2010 di promozione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e la massimizzazione dell'efficienza del trasporto locale mediante l'integrazione con il trasporto ferroviario, tale da attivare un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a contribuire alla realizzazione da parte del Comune di Bologna di un sistema di trasporto automatico, denominato People mover.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, provvede, mediante appositi atti, all'assegnazione del contributo al Comune di Bologna e all'individuazione delle procedure per la sua concessione ed erogazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2015, un'autorizzazione di spesa di euro 17.550.000,00 a valere sul capitolo U43272 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.
Art. 9
(modificato comma 1 da art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2015, a valere sul capitolo U48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - attrezzature e materiali per pronto intervento, di euro 8.197.534,17.
Art. 10
(sostituito articolo da art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)
Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio finanziario 2015, in euro 46.993.830,00, così articolati:
a) acquisto di beni e servizi, a valere sui capitoli U51614-U51581-U51583-U51585-U51587-U51592-U51596-U51598, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000, per euro 19.498.723,30;
b) trasferimenti correnti, a valere sui capitoli U51616 e U51600 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000, per euro 25.195.106,70;
c) acquisto di beni, a valere sul capitolo U52302 afferente alla U.P.B. 1.5.1.3.19030, per euro 2.300.000,00.
Art. 11
Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive correnti
1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del SSR per livelli di assistenza superiori ai LEA sono autorizzati per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 i seguenti importi:
a) euro 20.000.000,00, a valere sul capitolo U51640 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18020, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri derivanti dal pagamento, da parte delle Aziende sanitarie regionali, degli indennizzi per emotrasfusi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati);(1)
b) euro 20.000.000,00, a valere sul capitolo U51642 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18020, per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed enti del SSR per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.
Art. 12
Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese
1. La Regione Emilia-Romagna e l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, al fine di sviluppare la rete regionale dell'alta tecnologia con riferimento alla piattaforma tecnologica Scienze della vita, sostengono congiuntamente il programma di ricerca biomedica con ricaduta in ambito industriale nei laboratori del Tecnopolo bolognese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2015, all'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli un contributo di euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo U51650 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18050 - sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese.
Art. 13
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 120.000.000,00, a valere sul capitolo U57152 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18125.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 14
(modificato comma 1 da art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)
Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994
1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del SSR per l'esercizio 2015 l'importo di euro 4.000.000,00 a valere sul capitolo U51912 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18137 - gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL. .
Art. 15
Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), sono disposte, per l'esercizio 2015, autorizzazioni di spesa per euro 236.075,36 a valere sul capitolo U73135 e per euro 2.000.000,00, a valere sul capitolo U73140, afferenti alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - edilizia residenziale universitaria.
Art. 16
(modificato comma 2 da art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)
Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi ... previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per l'attuazione degli interventi finanziati dal DUP, per l'esercizio 2015 è autorizzato il rifinanziamento dei seguenti interventi a valere sui capitoli, U.P.B. e importi di seguito indicati:
U.P.B. | capitoli | importi in euro |
1 2 1 3 1510 | U03939 | 350.000,00 |
1 2 2 3 3100 | U03451 | 63.454,05 |
1 2 2 3 3100 | U03453 | 91.000,00 |
1 3 3 3 10010 | U25798 | 915.852,08 |
1 4 1 3 12630 | U30634 | 2.615.676,52 |
1 4 1 3 12630 | U30638 | 200.000,00 |
1 4 2 3 14000 | U35310 | 105.788,81 |
1 4 3 3 16010 | U43282 | 368.666,25 |
1 4 3 3 16200 | U45186 | 160.000,00 |
1 4 3 3 16654 | U46136 | 2.430.279,75 |
1 6 5 3 27520 | U70715 | 2.102.773,32 |
1 6 6 3 28500 | U78707 | 1.275.000,00 |
5. Per il finanziamento degli interventi la Regione è altresì autorizzata, per l'esercizio 2015, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500, "fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
6. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2015, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
7. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2015, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.
Art. 17
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 18
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Annessi:
Note del Redattore:
(come disposto dal comma 5 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge regionale è elevata, per il solo esercizio 2015, ad euro 30.000.000,00)
(tabella Allegato A sostituita dal comma 1 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)