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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 (LEGGE FINANZIARIA 2015)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 18

(2)

Art. 4
Costituzione Fondo di garanzia finalizzato ad accompagnare la restituzione dei finanziamenti per far fronte alla liquidità aziendale delle imprese colpite dal sisma del 2012 e dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014
1. Al fine di favorire la progressiva restituzione dei finanziamenti per la liquidità aziendale contratti dalle imprese colpite dal sisma del 2012 ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 Sito esterno, e del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 Sito esterno, nonché delle successive proroghe disposte a norma di legge e delle integrazioni dei soggetti ammissibili previsti dall'articolo 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)) la Regione è autorizzata a costituire un Fondo di garanzia straordinario destinato a garantire finanziamenti alle imprese colpite dal sisma per fronteggiare la restituzione dei mutui concessi dalle banche sulla provvista di Cassa depositi e prestiti. Tale fondo potrà essere utilizzato altresì a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, con sede nei territori individuati dalla determinazione del direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile 12 febbraio 2015, n. 73.
2. La Regione affida la gestione delle risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, a favore di imprese colpite dal sisma e dalle eccezionali avversità atmosferiche del 13 e 14 ottobre 2014 di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2015, un'autorizzazione di spesa a valere sul capitolo U23138, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2015 e a euro 3.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2016.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 5 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge regionale è elevata, per il solo esercizio 2015, ad euro 30.000.000,00)

(tabella Allegato A sostituita dal comma 1 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)

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