LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 20
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI POLESINE PARMENSE E ZIBELLO NELLA PROVINCIA DI PARMA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Lavori preparatori:
INDICE
Art. 1 - Istituzione del Comune di Polesine Zibello mediante fusione
Art. 2 - Partecipazione e municipi
Art. 3 - Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
Art. 4 - Contributi regionali
Art. 5 - Norma finanziaria
Art. 6 - Disposizioni transitorie
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
(soppresso comma 4 da art. 14 L.R. 29 luglio 2016, n. 15)
Istituzione del Comune di Polesine Zibello mediante fusione
1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Parma, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Polesine Parmense e Zibello, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Polesine Zibello.
3. Il territorio del Comune di Polesine Zibello è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Polesine Parmense e Zibello come risultante dall'allegata cartografia.
4. abrogato.
Art. 2
Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 , lo Statuto del Comune di Polesine Zibello deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000 , lo Statuto del Comune di Polesine Zibello può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.
Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di Polesine Zibello subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Polesine Parmense e Zibello, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Polesine Parmense e Zibello sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Polesine Zibello.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Polesine Parmense e Zibello è trasferito al Comune di Polesine Zibello, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Polesine Zibello.
Art. 4
Contributi regionali
1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di Polesine Zibello un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 72.000,00 euro all'anno.
3. Al Comune di Polesine Zibello viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 120.000,00 euro all'anno.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Polesine Zibello:
a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;
b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia ed ai sensi dell'articolo 1, comma 131, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sostiene il Comune di Polesine Zibello mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Polesine Zibello dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa, sia con riferimento agli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge n. 56 del 2014 , coadiuva il Commissario nominato per la gestione del Comune di Polesine Zibello, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014 , alla data di istituzione del Comune di Polesine Zibello, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Polesine Zibello, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014 , ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 , nel Comune di Polesine Zibello, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente, si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014 , in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 , i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti dei Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
6. Agli amministratori del Comune di Polesine Zibello, nato dalla fusione di più Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 56 del 2014 , le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 56 del 2014 , il Comune di Polesine Zibello, avendo popolazione superiore a 3.000 abitanti, è esentato per un mandato elettorale dagli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
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