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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 338 del 29 dicembre 2015

Art. 8
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente:
"3 bis. La lettera c) del comma 1 non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.".
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.".

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