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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 13
1.
Al comma 4 dell' articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) le parole
"secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali"
sono sostituite dalle seguenti:
"secondo le modalità definite dalla Giunta regionale".
2. Le modifiche apportate dal comma 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge e sono fatti salvi i diritti acquisiti.

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