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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/05/2016
2. Testo Originale29/12/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/05/2021

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 3
1.
Dopo il comma 5 dell' articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
"5 bis. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, approva i criteri per stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero.".
2. Il comma 6 dell' articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1990 è abrogato.
"Art. 3
Programma pluriennale degli interventi
1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di promozione culturale il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore.
2. Il programma pluriennale definisce in particolare:
a) gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
b) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;
c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.
3. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi definiti dal programma pluriennale, approva i criteri di concessione, erogazione, revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.".

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