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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Argomenti:
- Finanza, contabilita e beni-> Contabilita regionale

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990
Art. 4 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994
Art. 5 - Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
Art. 6 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999
Art. 8 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2000
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002
Art. 12 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004 e disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2016
Art. 13 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004
Art. 14 - Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004
Art. 15 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005
Art. 16 - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013
Art. 17 - Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014
Art. 18 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015
Art. 19 - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015 in materia di procedimenti amministrativi
Art. 20 - Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale
Art. 21 - Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 e alla legge regionale n. 7 del 1998
Art. 22 - Disposizioni in materia di polizia provinciale
Art. 23 - Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000
Art. 24 - Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico
Art. 25 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2016) in collegamento con la legge regionale di stabilità per l'anno 2016.
Art. 2
1.
Il primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione della documentazione inerente le opere portuali ammesse a finanziamento.".
2. I commi secondo, terzo e nono dell' articolo 10 della legge regionale n. 19 del 1976 sono abrogati.
Art. 3
1.
Dopo il comma 5 dell' articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) è inserito il seguente:
"5 bis. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, approva i criteri per stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero.".
2. Il comma 6 dell' articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1990 è abrogato.
Art. 4
1.
Al comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) la parola
"indennità"
è sostituita dalla seguente:
"identità".
2.
L' articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Programma pluriennale degli interventi
1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di promozione culturale il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore.
2. Il programma pluriennale definisce in particolare:
a) gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
b) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;
c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.
3. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi definiti dal programma pluriennale, approva i criteri di concessione, erogazione, revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.".
3.
Il comma 2 dell' articolo 4 bis della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1.".
4.
Alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1994 la parola
"triennale"
è sostituita dalla seguente:
"pluriennale".
5.
La rubrica dell' articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dai Comuni o dalle Unioni di Comuni".
6.
Al comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 37 del 1994 la parola
"triennale"
è sostituita da
"pluriennale".
7.
Il comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 3.".
8. I commi 6 e 7 dell' articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994 sono abrogati.
Art. 5
1.
Il comma 2 dell' articolo 3 legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) è sostituito dal seguente:
"2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici.".
2.
La lettera e) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:
"e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande o da altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);".
3.
Il comma 4 dell' articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
"4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui al comma 1, lettera e), per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi.".
4.
Il comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
"1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7 a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.".
Art. 6
1.
Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell' articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserita la seguente:
"b ter) Interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati, da disciplinare mediante convenzione.".
2.
Il comma 3 bis dell' articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere b bis) e b ter), sono assegnate dalla Giunta regionale alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito nei relativi accordi e convenzioni.".
Art. 7
1.
L' articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Programma regionale
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'articolo 6, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.
2. Il programma pluriennale in particolare prevede:
a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;
b) gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi;
c) gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;
d) gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'articolo 8;
e) gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.
3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.".
2.
L' articolo 7 della legge regionale n. 13 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Convenzioni, accordi e contributi
1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.
2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:
a) le attività e i progetti da realizzare;
b) oneri a carico dei firmatari;
c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.
3. La Regione può concludere accordi con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli accordi indicano:
a) le attività e i progetti da realizzare;
b) i soggetti attuatori;
c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;
d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
4. La Regione può concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.".
3.
Il comma 2 dell' articolo 9 della legge regionale n. 13 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2. I contributi di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere concessi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata.".
Art. 8
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente:
"3 bis. La lettera c) del comma 1 non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.".
2.
Dopo il comma 4 dell' articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.".
Art. 9
1.
Alla lettera f) del comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) le parole
"predispongono i piani annuali, presentando"
sono sostituite dalla seguente:
"presentano".
2.
Al comma 3 dell' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 le parole
"Il Consiglio regionale"
sono sostituite dalle seguenti
"L' Assemblea legislativa regionale".
Art. 10
1.
Al comma 2 dell' articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) le parole
"dei conferimenti"
sono sostituite dalle seguenti:
"del riordino".
2.
Al comma 2 dell' articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001 le parole
"ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)"
sono sostituite dalle seguenti:
"in attuazione di provvedimenti legislativi nazionali".
Art. 11
1.
Il comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)) è sostituito dal seguente:
"2. Dei consorzi fidi e delle cooperative di cui al comma 1 possono far parte anche operatori di altri settori produttivi.".
Art. 12
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004 e disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2016
1. La lettera c) del comma 1 dell' articolo 3 bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) è abrogata.
2.
Dopo il comma 4 dell' articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è aggiunto il seguente:
"4 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le ipotesi e le modalità dell'eventuale revoca, dei finanziamenti disponibili a titolo del fondo regionale per la montagna, di cui al comma 1.".
3. Limitatamente all'anno 2016, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna, le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo Circondario imolese, in deroga a quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall' articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna e alla Regione. In tale ambito, le norme di cui all' articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.
Art. 13
1.
Al comma 4 dell' articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) le parole
"secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali"
sono sostituite dalle seguenti:
"secondo le modalità definite dalla Giunta regionale".
2. Le modifiche apportate dal comma 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge e sono fatti salvi i diritti acquisiti.
Art. 14
1. All' articolo 25 ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:
", ivi comprese le attività di verifica di cui al comma 1, lettera c): in tale ambito, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 quindecies, comma 1, l'organismo regionale di accreditamento svolge le funzioni di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984";
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Gli accertamenti di cui al comma 2 vengono effettuati da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'organismo di accreditamento, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.";
c)
la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
"d) le modalità per la realizzazione delle attività di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, nonché i criteri da adottare per garantire la qualifica e l'indipendenza degli ispettori di cui al comma 2 bis. Il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo di accreditamento tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi nazionali in materia. I programmi annuali di controllo sono approvati dalla competente direzione generale, e devono riportare:
1) il numero e la tipologia delle verifiche di cui è prevista la realizzazione, nonché le relative procedure;
2) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento per la realizzazione del programma e i relativi costi;
3) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti;".
d)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Le attività di controllo sono realizzate nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti.";
e)
al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"I contributi sono versati direttamente all'organismo regionale di accreditamento, il quale provvederà a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), dei soggetti certificatori accreditati. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà a riparametrare il contributo annuale, quantificato nel programma annuale di controllo, a favore dell'organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.".
2.
All' articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole:
"che svolgono in tale ambito le funzioni di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 quindecies, commi 2, 3 e 4";
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dalla Regione o dall'organismo di accreditamento incaricato, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.".
3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 25 quindecies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente:
"2 bis. I soggetti obbligati che non provvedono all'installazione dei sistemi di misurazione di cui all'articolo 25 quaterdecies sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).".
Art. 15
1.
Dopo il comma 4 dell' articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità relative in particolare a erogazione di misure di politica attive del lavoro, contributi e incentivi alle imprese per favorire l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro nonché l'adattamento per abbattere barriere all'accesso, contributi a sostegno del lavoro autonomo e autoimprenditoria per persone disabili, indennità di tirocinio, sostegno alle associazioni delle famiglie delle persone con disabilità e interventi per favorire la mobilità casa - lavoro.
4 ter. Il programma regionale determina inoltre:
a) le modalità per la concessione ed erogazione delle risorse del fondo regionale disabili;
b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi e assegnazioni;
c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.".
Art. 16
1.
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è inserito il seguente articolo:
"Art. 5 bis
Assistenza tecnica, coordinamento, supporto consulenziale
1. La Regione realizza funzioni di assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli Enti Locali in riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale giochi di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riguardo agli orari di apertura, ai requisiti architettonici, strutturali, edilizi e dimensionali, alle previsioni degli orari di apertura, all'ubicazione, al fine di sostenere l'adozione di soluzioni strettamente coerenti con le finalità dell'articolo 1, comma 1 e con l'obiettivo di tutela della salute pubblica dai rischi di diffusione di forme di dipendenza dal gioco.".
2.
Dopo l' articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2013 è inserito il seguente articolo:
"Art. 7 bis
Priorità e premialità
1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera f), per la concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e facilitazioni agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento costituisce condizione di priorità e premialità la disponibilità del marchio dell'articolo 7.
2. Rientrano nel comma 1 tutte le agevolazioni, gli incentivi finanziari e i contributi previsti da normativa regionale o sostenuti con fondi regionali o ricondotti alla programmazione regionale.
3. La Giunta regionale con proprio atto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di stabilità per il 2016, sentita la competente Commissione assembleare ed acquisito il parere del CAL di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali), approva, nei limiti delle possibilità della legislazione vigente, specifica direttiva per l'attuazione dei commi 1 e 2.".
Art. 17
1.
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente:
"Art. 8 bis
Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.
2. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli enti locali, in forma singola o associata, per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.
3. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:
a) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
c) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.
4. Per accedere ai contributi regionali i soggetti di cui al comma 3 devono essere iscritti rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)), nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
5. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo, considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24.".
Art. 18
1.
Il comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) è sostituito dal seguente:
"2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata da un programma comunale, il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3 bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'approvazione del programma è subordinata a verifica di assoggettabilità ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), non comporta la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate le microaree e il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.".
Art. 19
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015 in materia di procedimenti amministrativi
1.
Dopo il comma 3 dell' articolo 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è aggiunto il seguente:
"3 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia o dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile può essere utilizzato dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province sulla base di convenzioni tra gli enti interessati.".
Art. 20

(prima sostituite lett. a) e b) del comma 3 da art. 22 L.R. 30 maggio 2016, n. 9, poi abrogato articolo da art. 28 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale
abrogato.
Art. 21
Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 e alla legge regionale n. 7 del 1998
1. La lettera c) del comma 3 dell' articolo 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è abrogata.
2. La lettera e) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) è abrogata.
Art. 22
Disposizioni in materia di polizia provinciale
1. Il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015.
2. Le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 sono esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle Province sulla base di apposite convenzioni.
Art. 23
Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000
1. In coerenza con quanto stabilito dall' articolo 65, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, fino alla riforma organica della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), le risorse regionali e statali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000 sono assegnati agli enti locali e loro forme associative.
Art. 24
Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico
1. Il termine previsto dall' articolo 43, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2013, n.28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), è prorogato al 30 giugno 2016.
2. Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni di risorsa idrica in scadenza il 31 dicembre 2015 è prorogato al 30 giugno 2016. Anche nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2015 e la data di presentazione della domanda si producono gli effetti di cui all'articolo 27, comma 8, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica).
3. In considerazione della finalizzazione al servizio pubblico e alla necessità di garantirne la continuità, le derivazioni di risorsa idrica relative al servizio idrico integrato facenti capo ai soggetti di cui all'articolo 42 del regolamento regionale n. 41 del 2001 che non risultano adeguate alle disposizioni del medesimo regolamento, possono continuare dietro presentazione di domanda di concessione e della corresponsione di quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa per cinque annualità oltre a quella in corso, entro sessanta giorni dalla richiesta di regolarizzazione effettuata dall'amministrazione a seguito di ricognizione, fino all'esito del procedimento istruttorio relativo alla domanda e con le eventuali prescrizioni necessarie dettate dall'autorità amministrativa.
Art. 25
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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