LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 maggio 2016, n. 9 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 11
Modifiche alla
legge regionale n. 40 del 2002
1.
Il comma 2 dell'
articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della
L.R. 6 luglio 1984, n. 38)) è sostituito dal seguente:
"2.
Dei consorzi fidi e delle cooperative di cui al comma 1 possono far parte anche operatori di altri settori produttivi.".