LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 maggio 2016, n. 9 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 15
Modifiche alla
legge regionale n. 17 del 2005
1.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono aggiunti i seguenti:
"4 bis.
Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità relative in particolare a erogazione di misure di politica attive del lavoro, contributi e incentivi alle imprese per favorire l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro nonché l'adattamento per abbattere barriere all'accesso, contributi a sostegno del lavoro autonomo e autoimprenditoria per persone disabili, indennità di tirocinio, sostegno alle associazioni delle famiglie delle persone con disabilità e interventi per favorire la mobilità casa - lavoro.
4 ter.
Il programma regionale determina inoltre:
a)
le modalità per la concessione ed erogazione delle risorse del fondo regionale disabili;
b)
gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi e assegnazioni;
c)
i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.".