LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016
Art. 4
Modifiche alla
legge regionale n. 37 del 1994
1.
Al comma 2 dell'
articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) la parola
"indennità"
è sostituita dalla seguente:
"identità".
2.
L'
articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Programma pluriennale degli interventi
1.
L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di promozione culturale il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore.
2.
Il programma pluriennale definisce in particolare:
a)
gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
b)
i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;
c)
le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.
3.
La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi definiti dal programma pluriennale, approva i criteri di concessione, erogazione, revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.".
3.
Il comma 2 dell'
articolo 4 bis della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2.
La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1.".
4.
Alla lettera b) del comma 1 dell'
articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1994 la parola
"triennale"
è sostituita dalla seguente:
"pluriennale".
5.
La rubrica dell'
articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dai Comuni o dalle Unioni di Comuni".
6.
Al comma 1 dell'
articolo 7 della legge regionale n. 37 del 1994 la parola
"triennale"
è sostituita da
"pluriennale".
7.
Il comma 1 dell'
articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
"1.
La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 3.".
8.
I commi 6 e 7 dell'
articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994 sono abrogati.
9.
L'
articolo 10 della legge regionale n. 37 del 1994 è abrogato.