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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 5
1.
Il comma 2 dell' articolo 3 legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) è sostituito dal seguente:
"2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici.".
2.
La lettera e) del comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:
"e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande o da altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);".
3.
Il comma 4 dell' articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
"4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui al comma 1, lettera e), per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi.".
4.
Il comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
"1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7 a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.".
"Art. 5
Programma regionale
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'articolo 6, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.
2. Il programma pluriennale in particolare prevede:
a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;
b) gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi;
c) gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;
d) gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'articolo 8;
e) gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.
3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.".

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