LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 maggio 2016, n. 9 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 8
Modifiche alla
legge regionale n. 12 del 2000
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale
legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente:
"3 bis.
La lettera c) del comma 1 non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.".
2.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è aggiunto il seguente:
"4 bis.
Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.".