LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 23
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016)(1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata per il bilancio 2016-2018 in complessivi euro 46.993.830,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 1 Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, e Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, così articolati:
a) acquisto di beni e servizi per euro 21.110.830,00;
b) trasferimenti correnti per euro 23.583.000,00;
c) acquisto di beni per euro 2.300.000,00.
Note del Redattore:
La tabella A allegata alla presente legge è stata modificata secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2016, n. 8