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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 23

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016)(1)

Art. 3

(sostituiti rubrica e commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie
1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per le azioni risarcitorie e di tutela legale a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), i cui effetti sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 4 Reti ed altri servizi di pubblica utilità.

Note del Redattore:

La tabella A allegata alla presente legge è stata modificata prima secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2016, n. 8, poi secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 29 luglio 2016, n. 14

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 29 luglio 2016, n. 14 per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio finanziario 2016, dal presente articolo, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, è aumentata di euro 1.300.000,00.

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