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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 23

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016)(1)

Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2016.

Note del Redattore:

La tabella A allegata alla presente legge è stata modificata prima secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2016, n. 8, poi secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 29 luglio 2016, n. 14

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 29 luglio 2016, n. 14 per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio finanziario 2016, dal presente articolo, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, è aumentata di euro 1.300.000,00.

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