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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 23

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016)(1)

Art. 2
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno) è autorizzato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Note del Redattore:

La tabella A allegata alla presente legge è stata modificata prima secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2016, n. 8, poi secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 29 luglio 2016, n. 14

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 29 luglio 2016, n. 14 per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio finanziario 2016, dal presente articolo, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, è aumentata di euro 1.300.000,00.

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