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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 24

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 340 del 29 dicembre 2015

Argomenti:
- Finanza, contabilita e beni-> Contabilita regionale

INDICE

Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese
Art. 2 - Allegati al bilancio
Art. 3 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 4 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011
Art. 5 - Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
Art. 6 - Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
Art. 7 - Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
Art. 8 - Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
Art. 9 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Stati di previsione delle entrate e delle spese
1. Per l'esercizio finanziario 2016 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 17.228.812.467,84 e di cassa per euro 17.570.584.943,67 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.228.812.467,84 e pagamenti per euro 17.169.775.656,07 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 10.243.100.557,57 e autorizzati impegni di spesa per euro 10.243.100.557,57 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 10.220.929.162,33 e autorizzati impegni di spesa per euro 10.220.929.162,33 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2
Allegati al bilancio
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie (allegato 1);
b) il riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 2);
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (allegato 3);
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni (allegato 4);
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);
f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (allegato 6);
g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);
h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 9);
j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui agli allegati 14, 15 e 16;
l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
n) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);
o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 15);
p) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 16);
q) l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2016 - 2018 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 (allegato 17);
r) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 18).
Art. 3
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2016 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.
Art. 4
1. Per l'attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio 2016, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 5
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 6
Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
1. Sono rinnovate per l'esercizio 2016 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di euro 1.900.707.362,39 già autorizzati dall'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 4 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 18 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2015.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 5,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.
3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.
7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2018 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.
Art. 7
Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
1. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di ricorso al debito, nel triennio 2016 - 2018 sono autorizzati la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 194.000.000,00 di cui euro 100.000.000,00 nel 2016, euro 47.000.000,00 nel 2017 ed euro 47.000.000,00 nel 2018 per l'attuazione del programma regionale degli investimenti.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 5,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.
3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2016 - 2018.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2016 - 2018, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2016 - 2018 le necessarie variazioni di bilancio compensative per l'attribuzione degli oneri relativi alle rate di ammortamento dei mutui alle missioni e programmi specifici.
7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2018 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.
Art. 8
Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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