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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 24

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 340 del 29 dicembre 2015

Art. 6
Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
1. Sono rinnovate per l'esercizio 2016 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di euro 1.900.707.362,39 già autorizzati dall'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 4 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 18 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2015.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 5,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.
3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.
7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2018 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

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