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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 25

NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9

BOLLETTINO UFFICIALE n. 341 del 29 dicembre 2015

Art. 11
Disposizioni in materia di trasferimenti di funzione
1. Al fine di garantire la continuità amministrativa, nelle more del percorso di attuazione di cui agli articoli 68 e 69 della legge regionale n. 13 del 2015, per far fronte agli oneri connessi al subentro nei contratti e per far fronte alle spese di funzionamento relativi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli nell'ambito delle specifiche missioni e programmi, nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", afferente alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016-2018.

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