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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 25

NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9

BOLLETTINO UFFICIALE n. 341 del 29 dicembre 2015

Art. 2
1.
L'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Funzioni dei Comuni
1. La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).
2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'articolo 33 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed in conformità alle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile che approvato con le medesime procedure costituisce parte integrante del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica.
3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'articolo 42 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;
b) pulizia degli arenili;
c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), della presente legge;
d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;
e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.
4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente.
5. Il Comune può riservare a se stesso, per fini di interesse pubblico, aree del demanio marittimo, nel rispetto delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.
6. Qualora il Comune intenda utilizzare le predette aree per finalità diverse da quelle indicate nel comma 5, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione.".

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