LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 25
NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9
BOLLETTINO UFFICIALE n. 341 del 29 dicembre 2015
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo di competenza delle autorità sanitarie ed in applicazione delle disposizioni comunitarie e statali;".
2.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
"e ter) disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4".
3.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:
"2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite in seduta congiunta la Commissione competente e la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, approva le direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreative. Dette direttive sono approvate previo parere delle strutture tecniche regionali competenti in materia di difesa della costa, degli enti locali interessati, della competente autorità marittima e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonché delle associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli enti parco territorialmente interessati."
4.
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è sostituito dal seguente:
"5. Le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai Comuni competenti per territorio.".