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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 25

NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9

BOLLETTINO UFFICIALE n. 341 del 29 dicembre 2015

Art. 9
Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge regionale n. 9 del 2002
1.
Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:
Art. 9 ter
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca informazioni su:
a) le attività svolte;
b) le concessioni adottate;
c) le attività di consultazione e confronto;
d) le attività di cui agli articoli 3, 6, 7, 7 bis.
2. Le strutture competenti della Giunta, delle Agenzie e degli enti regionali competenti per l'attuazione della presente legge si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea legislativa.

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