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Documento vigente: Testo Coordinato

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CAPO II
Ruolo e funzioni dei soggetti istituzionali del governo territoriale
Art. 4
Ruolo e funzioni della Regione
1. Nei settori di intervento oggetto di riordino ai sensi del titolo II, la Regione svolge prioritariamente funzioni di indirizzo, programmazione e controllo perseguendo la massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali del governo territoriale, anche attraverso la valorizzazione delle nuove sedi inter-istituzionali di cui agli articoli 6 e 10, quali luoghi di confronto sulle strategie territoriali e di condivisione degli indirizzi per i successivi adeguamenti legislativi ai principi e alle finalità della presente legge, nel rispetto dei poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa elencati all'articolo 28 dello Statuto regionale.
2. La Regione cura, altresì, i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, valorizzando l'esercizio delle funzioni di programmazione, pianificazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie.
Art. 5
Ruolo e funzioni per il governo dell'area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale quadro Regione - Città metropolitana di Bologna
1. La Città metropolitana di Bologna, quale ente di governo unitario del territorio metropolitano, svolge le funzioni ad essa assegnate dalle leggi statali e dalle norme di cui al titolo II della presente legge. Con successive leggi, la Regione adegua la propria legislazione di settore al ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.
2. A tal fine, la Regione e la Città metropolitana di Bologna, sentite le Province, sulla base di una intesa generale quadro, danno avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo per l'individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, e a legislazione vigente, sono individuati prioritariamente le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna riferiti alla promozione e al coordinamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione, dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche metropolitane. Nelle stesse materie, la presente legge individua i principi ed i criteri per la revisione della legislazione regionale di settore
4. In coerenza con l' articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, concernente la definizione delle funzioni della Città metropolitana di Bologna, compete ad essa la cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale, nonché la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Bologna esercita la funzione di pianificazione territoriale generale, finalizzata alla definizione delle politiche di programmazione e pianificazione territoriale stabilite dal quadro generale di assetto territoriale regionale, nonché alla definizione dei contenuti strutturali della pianificazione urbanistica dei Comuni compresi nel territorio metropolitano.
Art. 6 (4)
Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste
1. Su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall' articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge, possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati. I predetti ambiti sono definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati, previo parere della competente commissione assembleare, d'intesa con le Province medesime e sentito il sindaco della Città metropolitana di Bologna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 specificano i compiti, le funzioni e le competenti strutture organizzative, nonché la decorrenza dell'esercizio associato, con priorità per le funzioni in materia di trasporto pubblico, sanità pubblica e politiche sociali, nonché per le relative funzioni di concertazione istituzionale - territoriale. Le convenzioni possono altresì prevedere la costituzione di uffici comuni di area vasta e prevedere il progressivo esercizio associato di ulteriori funzioni.
3. Con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il nuovo assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della presente legge regolano le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna concorrono con la Regione alla definizione delle strategie territoriali.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, la Regione e le Province adottano d'intesa indirizzi comuni per la realizzazione di progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, definendo le funzioni che, nei relativi ambiti ottimali, sono esercitate in forma associata tra le stesse Province, in una o più delle materie oggetto di riordino ed in particolare in materia di tutela ed uso del territorio, sportello unico per le attività produttive e semplificazione amministrativa.
Art. 7
Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali
1. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni.
Art. 8
Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012
1. La presente legge riconosce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative di prossimità, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Le funzioni comunali sono esercitate in forma associata entro gli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) nei casi e nelle forme previsti dalla suddetta legge.
2. L'Unione realizza, per le funzioni ad essa conferite, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni e favorisce i rapporti di collaborazione fra i Comuni aderenti e quelli ad essa non ancora aderenti, appartenenti al medesimo ambito ottimale, nonché verso le istituzioni e gli altri enti, contribuendo al processo di innovazione e miglioramento della pubblica amministrazione e allo sviluppo di percorsi di partecipazione alla vita delle comunità locali.
3. La Regione valorizza, nelle sedi di confronto e partecipazione alle politiche ed alla programmazione regionale, le Unioni costituite a norma della legge regionale n. 21 del 2012 quali interlocutori in rappresentanza del territorio dell'ambito ottimale nel quale sono costituite. Ne valorizza altresì il ruolo di enti di governo dell'ambito territoriale ottimale nel quale sono costituite, riconoscendo alle Unioni montane la funzione di promozione e di coordinamento delle politiche territoriali a favore della montagna.
4. L'Unione costituisce, nello sviluppo delle politiche regionali, il perno dell'organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio. A tal fine l'articolo 21 della presente legge attribuisce alle Unioni funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione e l'articolo 48, comma 4, attribuisce loro alcune funzioni a presidio dello sviluppo turistico dei territori.
5. Restano confermate le funzioni delle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge. Con successiva legge regionale verrà disciplinata la riorganizzazione di tali funzioni al fine di razionalizzarne l'esercizio nell'ambito territoriale di riferimento.
6 Nei casi in cui la presente legge attribuisce funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, fermo restando l'esercizio diretto da parte dei Comuni non aderenti alle Unioni medesime. È fatto salvo quanto disposto dall' articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), con riguardo ai Comuni già appartenuti a Comunità montane che non abbiano aderito alle Unioni di Comuni ad esse subentrate.
7.
Dopo l' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni
1. Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla legge regionale n. 19 del 1994, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine.
2. La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, valevoli per tutti gli ambiti che subiscono variazioni:
a) ciascun ambito, se costituito da Comuni appartenuti a Comunità montane, deve avere una soglia demografica minima di 8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti;
b) le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta.
3. Le proposte, che dovranno pervenire entro il 15 novembre 2015, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2016.".
8.
Dopo il comma 5 dell' articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Il trasferimento del personale di cui al comma 5 costituisce presupposto indispensabile, ai fini previsti dalla stessa norma, per le unità di personale comunale addette esclusivamente all'espletamento della funzione conferita; il trasferimento di personale, anche a tempo parziale, deve intendersi invece facoltativo per il personale dei Comuni o di alcuni Comuni che svolge ulteriori funzioni non conferite in Unione.
5 ter. Il presupposto di cui al comma 5, in materia di trasferimento del personale comunale e ai fini previsti dalla stessa norma, si intende sussistente qualora le funzioni conferite dai Comuni alle Unioni sono svolte con personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni che ne sono derivate, ed eventualmente con ulteriore personale assunto direttamente dalle Unioni.".
9.
Alla fine del comma 3 dell' articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012, sono aggiunte le parole:
"Il programma di riordino territoriale può introdurre misure incentivanti a favore delle Unioni per l'adesione ad esse dei Comuni dello stesso ambito ottimale non ancora associati, in particolare di quelli montani, al fine di far coincidere l'Unione con il suo ambito territoriale ottimale.".
Art. 9
Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996
1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni quale opportunità strategica e nell'intento di rendere concretamente sostenibili i percorsi di fusione nell'intero territorio regionale, sono introdotte norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria, volte a stimolare fusioni demograficamente significative e coinvolgenti il maggior numero di Comuni.
2.
Ai commi 1 e 2 dell' articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996 le parole
"e alle Province"
sono soppresse. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, sia pendente richiesta di parere alla Provincia ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996, il procedimento legislativo procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3.
Dopo l' articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 è inserito il seguente:
"Art. 18 bis
Incentivazione delle fusioni di Comuni
1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.
2. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a dieci anni.
3. Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari per spese di investimento, prevedendone la durata.
4. Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.
5. L' articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato.".
4. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo della legge regionale n. 21 del 2012 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell' articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni.
5. La disciplina di cui al comma 3 si applica dal 1° gennaio 2016.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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