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Documento vigente: Testo Coordinato

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CAPO V
Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani
Art. 49
Oggetto
1. Il presente capo contiene disposizioni in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport, giovani, ai fini della definizione dell'assetto delle funzioni e dell'attribuzione delle competenze alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, favorendo l'esercizio associato in aree vaste funzionali, ai Comuni e alle loro Unioni.
SEZIONE I
Norme in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale e lavoro
Art. 50
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di:
a) programmazione e attuazione amministrativa dell'offerta formativa inerente all'istruzione e formazione professionale;
b) programmazione e attuazione amministrativa della formazione professionale;
c) programmazione e gestione delle politiche comunitarie negli ambiti di cui alla presente sezione;
d) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica;
e) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di diritto allo studio scolastico;
f) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di edilizia scolastica;
programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.
2. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida alla Città metropolitana di Bologna e alle Province le attività di controllo seguendo le specifiche tecniche definite dalla regolamentazione europea e dalla normativa nazionale e regionale, individuando le misure organizzative volte a rafforzare forme di controllo e vigilanza da parte della Regione.
Art. 51
Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province
1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di:
a) programmazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;
b) programmazione dell'offerta formativa inerente all'istruzione, sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;
c) programmazione dell'edilizia scolastica, sulla base degli indirizzi della Regione;
d) gestione dell'edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, fatte salve le competenze dei Comuni;
e) programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni.
2. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare le funzioni loro riservate attraverso forme di gestione associata secondo criteri dettati dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di razionalizzazione della spesa.
Art. 52
Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro
1. La Regione assume come obiettivo la qualità dei servizi, l'integrazione con le politiche formative e la garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni in materia di lavoro, come attribuite dalla legge regionale 1 agosto 2005, n.17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) ed esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province. Assume le competenze dei Centri per l'impiego e le organizza con un modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.
2. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina statale attuativa della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), è istituita, quale centro di competenza tecnica, l'Agenzia regionale per il lavoro con il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale, previa condivisione con le altre istituzioni territoriali, e concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese.
3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti per l'assegnazione all'Agenzia regionale per il lavoro del personale e dei finanziamenti a seguito delle disposizioni legislative statali connesse all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 53 relativamente alle disposizioni di prima applicazione.
Art. 53
Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro
1. Con l'entrata in vigore della presente legge e a seguito dell'attivazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la Regione provvede all'assegnazione con distacco funzionale all'Agenzia del personale dipendente della stessa amministrazione regionale addetto alle relative funzioni.
2. Il restante personale attualmente addetto ai Centri per l'impiego della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito all'Agenzia con successive norme regionali conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni statali di cui all'articolo 52, comma 2.
3. La presente legge integra, con l'articolo 54, la legge regionale n. 17 del 2005 per le parti concernenti l'istituzione, gli organi e i compiti dell'Agenzia regionale per il lavoro.
Art. 54
Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro
1.
Dopo l' articolo 32 della legge regionale n.17 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 32 bis
Agenzia regionale per il lavoro
1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale, ai sensi dell' articolo 1, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dotato di personalità giuridica, di autonomia tecnico operativo, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniali, organizzativa. L'Agenzia si configura come agenzia operativa ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 6 del 2004.
2. L'Agenzia provvede a:
a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all' articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;
d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
e) attuare e gestire gli standard qualitativi regionali;
f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
g) g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti da soggetti pubblici e privati accreditati;
l) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
m) gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;
n) attuare progetti attribuiti dalla Regione;
o) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili ad ospitare giovani assunti con i contratti di apprendistato ed, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto; verificare la sussistenza dei requisiti delle imprese con capacità formative;
p) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL.
q) monitorare l'attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della presente legge;
r) svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro;
s) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
t) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro e all'analisi dei fabbisogni professionali;
u) supportare l'elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini e apprendistato;
v) autorizzare i tirocini oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante;
z) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla presente legge.
3. Sono organi dell'Agenzia regionale il direttore e il revisore unico.
4. Il direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori generali dell'amministrazione regionale. Il rapporto di servizio del direttore con la Regione è regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
5. Il direttore predispone e invia alla Giunta regionale il piano annuale di attività e una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Sugli stessi atti la Giunta regionale acquisisce il parere, in seduta congiunta, del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003 nonché della Commissione assembleare competente.
6. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Esso adotta, in particolare, il bilancio preventivo e il rendiconto generale, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale approva, inoltre, i seguenti atti relativi all'Agenzia:
a) lo statuto, i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
b) la definizione della dotazione organica e le sue variazioni;
c) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori.
8. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
9. L'incarico di direttore è inconferibile e incompatibile nei casi previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) ed è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato.
10. Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di nomina di un dipendente regionale o dell'Agenzia il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell' articolo 19, comma 9, legge regionale n. 43 del 2001, fino al termine dell'incarico stesso.
11. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Al revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010.
12. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta la dotazione organica, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.
13. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuo della Regione;
b) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
d) donazioni, eredità, legati.
14. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell'Agenzia sono disciplinati a norma della legislazione vigente sugli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità finanziaria. Il bilancio di previsione è adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e il rendiconto generale entro il 30 aprile nell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
15. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale sono pubblicati sul sito internet della Regione.".
Art. 55
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
1. Sono confermate le funzioni che la normativa vigente attribuisce ai Comuni in forma singola o associata. Tali funzioni riguardano in particolare:
a) promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi;
b) sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione;
c) sostegno agli interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi;
d) valorizzazione delle iniziative a favore delle persone in stato di disagio;
e) valorizzazione degli aspetti educativi e di cura dei servizi educativi per la prima infanzia;
f) valorizzazione e sostegno all'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia;
g) sostegno a iniziative per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
h) convenzionamento con organismi di formazione professionale accreditati per la realizzazione di progetti specifici;
i) predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, dei piani per l'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica.
SEZIONE II
Norme in materia di cultura, sport e giovani
Art. 56
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di:
a) programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
b) programmazione e pianificazione in materia di sport, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
c) programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento.
2. La Giunta regionale può affidare con specifico atto, previa convenzione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché ai Comuni o alle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, attività di istruttoria, di gestione e di controllo.
3. Abrogato.
Art. 57
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie
1. Sono confermate le funzioni attribuite ai Comuni e alle loro Unioni dalla normativa regionale vigente, ivi comprese le competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell' articolo 33 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), sulla base della programmazione regionale.
2. Nelle more della ridefinizione legislativa statale e regionale in materia e della completa attuazione della presente legge, le Province e la Città metropolitana di Bologna possono mantenere le relative partecipazioni e garantire il funzionamento degli enti, fondazioni, associazioni e altre istituzioni operanti in ambito culturale, sportivo e ricreativo.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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