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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 10
Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale
1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni individuano nuove sedi e discipline comuni a sostegno della governance multilivello e per assicurare il concorso effettivo delle aree vaste metropolitana e provinciali alla definizione delle strategie territoriali.
2. A tal fine, è istituita una Conferenza interistituzionale composta dal presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal sindaco metropolitano, dai presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale.
3. La Conferenza interistituzionale, sentite le organizzazioni economiche di rilievo regionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e sentite altresì le autonomie funzionali definisce e aggiorna periodicamente un documento unitario di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale, a presidio del rafforzamento dell'integrazione amministrativa e territoriale, quale Patto tra le Istituzioni territoriali dell'Emilia-Romagna. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, sottopone tale documento all'Assemblea legislativa.
4. Le altre sedi di concertazione poste a presidio, rispettivamente, della valorizzazione delle peculiarità delle politiche agricole regionali nonché della concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, di cui rispettivamente agli articoli 39 e 59, si coordinano, ai fini delle strategie istituzionali comuni, con la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale.
5. Alla Conferenza è, altresì, attribuito il compito di presidiare, in raccordo con l'Osservatorio di cui all'articolo 67, la transizione istituzionale fino al completamento del processo di riordino, in coerenza con le disposizioni della presente legge e nel quadro dei principi di cui alla legge n. 56 del 2014.
6. A supporto delle attività della Conferenza operano una o più unità tecniche di missione, istituite ai sensi dell'articolo 12.
7. La partecipazione ai lavori della Conferenza non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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