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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 16

(prima aggiunti lett. d bis) al comma 3 e comma 3 bis da art. 9 L.R. 29 luglio 2016, n. 13, poi modificate lett. a), b) e c) comma 4 da art. 41 L.r. 27 dicembre 2017, n. 25, infine modificato comma 2 da art. 7 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente
1. L'Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) , fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 19. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.
3. Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:
a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35);
b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall' articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.
d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d) dell'articolo 30.
d bis) la gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale.
3 bis. Nelle funzioni di cui alla lettera d bis) del comma 3 rientrano le seguenti:
a) gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;
b) gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;
c) coordinamento e supporto dei Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;
d) promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;
e) promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;
f) azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;
g) promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità.
4. Il Comitato d'indirizzo di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito da un Comitato interistituzionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell'Agenzia. Il Comitato interistituzionale è composto da:
a) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente , o a un suo delegato;
b) l'assessore regionale competente in materia di sanità , o a un suo delegato;
c) l'assessore regionale competente in materia di energia , o a un suo delegato;
d) il sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato.
e) i presidenti delle Province o loro delegati.
5. Il Comitato interistituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle suddette materie.
6. Con cadenza almeno annuale il Comitato interistituzionale verifica con i soggetti istituzionali del territorio l'andamento dell'attività dell'Agenzia in relazione alla coerenza con gli indirizzi strategici, l'omogeneità delle procedure e il rispetto degli obiettivi di semplificazione.
7.
Al comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole
"cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta"
sono sostituite con le parole
"per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.".
8. Il personale dell'Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata dell'Agenzia, che risponde direttamente al direttore generale.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 44 del 1995 che, nelle more della sua modifica, si applica integralmente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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