Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente
1.
L'Agenzia istituita ai sensi della
legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
2.
Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)
, fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 19. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.
3.
Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:
c
le funzioni già conferite alle Province ai sensi
della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.
d)
la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d) dell'articolo 30.
d bis)
la gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla
legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale.
3 bis.
Nelle funzioni di cui alla lettera d bis) del comma 3 rientrano le seguenti:
a)
gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;
b)
gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;
c)
coordinamento e supporto dei Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;
d)
promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;
e)
promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;
f)
azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;
g)
promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità.
4.
Il Comitato d'indirizzo di cui all'
articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito da un Comitato interistituzionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell'Agenzia. Il Comitato interistituzionale è composto da:
a)
l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente
, o a un suo delegato;
b)
l'assessore regionale competente in materia di sanità
, o a un suo delegato;
c)
l'assessore regionale competente in materia di energia
, o a un suo delegato;
d)
il sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato.
e)
i presidenti delle Province o loro delegati.
5.
Il Comitato interistituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle suddette materie.
6.
Con cadenza almeno annuale il Comitato interistituzionale verifica con i soggetti istituzionali del territorio l'andamento dell'attività dell'Agenzia in relazione alla coerenza con gli indirizzi strategici, l'omogeneità delle procedure e il rispetto degli obiettivi di semplificazione.
7.
Al comma 1 dell'
articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole
"cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta"
sono sostituite con le parole
"per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.".
8.
Il personale dell'Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata dell'Agenzia, che risponde direttamente al direttore generale.
9.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la
legge regionale n. 44 del 1995 che, nelle more della sua modifica, si applica integralmente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.