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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 18

(prima sostituito comma 4 da art. 11 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, poi modificato comma 5 da art. 38 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, poi soppressa lett. d), comma 2 da art. 19 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, in seguito aggiunto comma 6 bis da art. 9 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11, poi abrogate lett. b) ed e) comma 2 da art. 28 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Enti di gestione per i parchi e la biodiversità
1. Sono confermate in capo agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).
2. Agli enti di gestione sono altresì attribuite le seguenti funzioni:
a) gestione delle Riserve naturali regionali;
b) abrogato.
c) istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
d) abrogato.
e) abrogato.
3. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000, sono inoltre attribuite:
a) la valutazione d'incidenza nelle aree protette, di cui all' articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004;
b) le funzioni di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna), fatte salve quelle riservate alla competenza della Regione da tale legge e ferma restando la competenza dell'Agenzia di cui all'articolo 16 per le restanti parti del territorio regionale;
c) le funzioni conferite alle Province ai sensi della legge regionale n. 24 del 2011 e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), salvo quanto stabilito dal comma 5.
4. Le funzioni di approvazione del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005, sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della Rete natura di cui all' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di gestione. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), le funzioni di predisposizione e approvazione del progetto d'intervento particolareggiato e del piano territoriale del parco, continuano ad essere esercitate secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.
5. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993). Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni , ad eccezione del territorio dei Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco, per il quale le funzioni di autorizzazione sono esercitate dalle strutture della Regione, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale che elencherà anche i Comuni interessati.Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi.
6. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito l'ente per i parchi e la biodiversità del delta del Po, la Giunta regionale propone alla Regione Veneto ed al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un'intesa, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per l'istituzione del parco interregionale del delta del Po secondo le perimetrazioni e le zonizzazioni dei due parchi regionali esistenti.
6 bis. La funzione di gestione dei Siti della Rete natura 2000 marini è attribuita all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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