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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 19

(modificato comma 5 da art. 30 L.R. 18 luglio 2017, n. 16, infine ancora modificato comma 5 da art. 7 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
1. La Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle Comunità montane dall'ordinamento regionale nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera m), della presente legge e in particolare dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).
2. La Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per le fasi successive all'emergenza.
3. L'Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la legge regionale n. 1 del 2005, è ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" ed esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni territoriali. Le sezioni sono articolate tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell' articolo 140 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
4. Le funzioni di gestione nelle materie previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia di cui al comma 3.
5. Mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. L'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. L'Agenzia rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall'articolo 30, comma 1, lettere c), f) e g).
6. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è dotata di un Comitato tecnico composto dai dirigenti regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e di navigazione interna con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e l'omogenea applicazione delle disposizioni normative.
7.
Al comma 4 dell' articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole
"e rinnovabile"
sono aggiunte le parole
"una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni".
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 1 del 2005.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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