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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 21
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
1. Nelle materie di cui al presente capo, sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999.
2. Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:
a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionale 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6);
b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999;
c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, già delegate alle Comunità montane e alle Province dall' articolo 148, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999;
d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle Province dall' articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19;
e) le funzioni relative al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali già delegate alle Comunità montane e alle Province dall' articolo 148, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.
3. I Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell' articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento.
4. Restano confermate in capo ai Comuni e alle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 1 del 2005, in materia di protezione civile, rispettivamente ai Comuni e alle Comunità montane.
5. Restano altresì confermate le funzioni riconosciute alle Unioni montane, subentrate alle comunità montane, in materia di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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