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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 34

(modificato comma 1 da art. 12 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO
1. La Regione Emilia-Romagna conferma il distacco del personale regionale ad AIPO, attivato ai sensi dell' articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2009, che continua fino alla data del trasferimento da attuare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto, con atto del dirigente competente, nel rispetto delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).
3. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con AIPO che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione regionale al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al trasferimento.
4. A decorrere dal trasferimento del personale, AIPO aumenta, mentre la Regione riduce in modo corrispondente, la propria dotazione organica e le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del precitato personale, compresi i fondi per il trattamento accessorio.
5. La Giunta regionale, previa intesa con AIPO, disciplina con proprio atto i rapporti tra i due enti in ordine al trasferimento di beni strumentali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, e delle risorse finanziarie a seguito della delega delle funzioni, nonché al trasferimento del personale.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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