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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 45

(prima aggiunto comma 3 bis da art. 23 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, poi aggiunte lett. b bis) e b ter) comma 2 da art. 16 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l'adozione dei relativi piani e programmi di intervento, nelle materie di cui all'articolo 44.
2. La Regione esercita inoltre:
a) i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, nonché lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo.
b) il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui all' articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
b bis) il rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;
b ter) la tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche;
c) le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali.
3. La Giunta regionale dispone altresì le misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di intervento connesse all'utilizzo dei fondi e all'attuazione dei programmi dell'Unione europea.
3 bis. La Città metropolitana concorre all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo nel quadro del ruolo istituzionale assegnato alla Città metropolitana dalla legge n. 56 del 2014 e dall'intesa generale quadro di cui all'articolo 5 della presente legge, con riferimento alle funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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