Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi
Art. 64
Organizzazione del servizio farmaceutico
1. La Regione assicura la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare la Regione:
a) nell'ambito della procedura di formazione delle piante organiche comunali esercita le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo, avvalendosi del supporto tecnico delle Aziende USL;
b) indice e svolge il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti;
c) istituisce le farmacie di cui all' articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nei luoghi ad alto transito e le assegna ai Comuni.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
b) l'istituzione e l'assegnazione dei dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali e delle farmacie succursali secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.
3. L'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare:
a) L'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare: svolge l'attività di supporto e consulenza tecnica ai Comuni, anche per quanto concerne la sussistenza o meno del diritto di prelazione del Comune sulle farmacie vacanti o di nuova istituzione, in base al criterio dell'alternanza di cui all' articolo 9 della legge n. 475 del 1968;
b) svolge la funzione di controllo preventivo sui progetti di conferma o di revisione delle piante organiche dei Comuni;
c) svolge l'attività di supporto tecnico alla Regione per l'esercizio delle funzioni regionali.
4. In attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche.
5 Con successiva legge regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sono disciplinati, in particolare, il procedimento di formazione e revisione della pianta organica di cui al comma 2, nonché i casi in cui le funzioni comunali sono esercitate dalle Unioni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. A seguito dell'approvazione della legge il personale provinciale impiegato sulle funzioni viene trasferito con le modalità previste dalle norme contenute nel titolo III della presente legge.
6. In attuazione dell' articolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), i Comuni sono individuati quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni a fornire medicinali a distanza al pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Al fine di rendere omogeneo sul territorio regionale l'esercizio della funzione di cui al presente comma, e in armonia con le disposizioni del Ministero della salute, la Regione può dettare specifiche linee guida in materia.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

Espandi Indice